Art. 13.
(Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali).

      1. È istituito presso il Ministero il Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali, con i seguenti compiti:

          a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'urbanistica e all'architettura tradizionali, nonché gli archivi degli urbanisti e degli architetti e gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

          b) promuovere, anche in collaborazione con università, regioni ed enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali;

          c) costituire e sviluppare il sistema informativo nazionale sugli archivi dell'urbanistica e dell'architettura tradizionali, anche tramite la creazione di apposite banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali e internazionali;

          d) promuovere la conoscenza del patrimonio urbanistico e architettonico mediante apposite iniziative culturali.

      2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali collabora con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.